1. Dopo l'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis - (Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse.
2. Il Comitato nazionale è composto da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, nominato dal Ministro, che ne assume la presidenza, e da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
3. Al Comitato nazionale possono essere chiamati a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza, i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare, nonché componenti dell'ordine giudiziario, e il procuratore della Repubblica competente. Del Comitato fanno altresì parte rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano di persone scomparse e rappresentanti dell'Associazione nazionale psicologi psicoterapeuti.
4. Il Comitato nazionale ha il compito di monitorare i casi riguardanti le persone scomparse sul territorio nazionale, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative che possono favorire la ricerca delle medesime persone.
Art. 20-ter. - (Comitato provinciale sulle persone scomparse). - 1. Qualora si verifichino casi di persone scomparse di cui sia accertata la non volontarietà della scomparsa, presso la prefettura-ufficio